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Principio di competenza delle provvigioni

QUADRO NORMATIVO

D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65: introduce rilevanti modifiche alle disposizioni del codice civile relative al contratto di agenzia. Prevede, tra l’altro, nel nuovo art. 1742 del codice civile, la prova scritta del contratto di agenzia. Inoltre al nuova formulazione dell’articolo in oggetto specifica il principio di competenza delle provvigioni e la relativa imputazione da parte della ditta mandante e dell’agente.
Principio Contabile n. 11, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti: specifica che i ricavi per prestazioni di servizi, e quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i servizi sono resi e fatturabili. Invece i ricavi per le cessioni di beni mobili devono essere imputati al momento del passaggio della proprietà che avviene, solitamente, con la consegna o la spedizione.
Art. 1748 codice civile: detta i diritti dell’agente. L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto per effetto del suo intervento. Il diritto a percepire la provvigione scatta successivamente all’esecuzione dell’affare, salvo che sia diversamente pattuito.
Art. 75, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917: detta le norme generali sui componenti del reddito d’impresa. In particolare viene disposto il principio di competenza, di certezza, determinabilità ed inerenza in riferimento sia a ricavi e proventi che a costi e spese.

PREMESSA: la nuova formulazione dell’articolo 1742 del codice civile ha notevole rilievo per quanto riguarda l’individuazione del periodo di competenza delle provvigioni e la relativa imputazione da parte della ditta mandante e dell’agente. Nell’articolo in oggetto verrà trattato il diritto dell’agente alla provvigione e il principio di competenza delle provvigioni stesse.

CONTRATTO DI AGENZIA: in base alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 15.02.1999, n. 65 all’art. 1742 del codice civile è stata resa obbligatoria la forma scritta del contratto d’agenzia. Infatti, il nuovo art. 1742 del codice civile prevede che “ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile”. Da ciò deriva che ogni modifica può essere apportata alla pattuizione solo per iscritto e con l’assenso delle parti.

REGISTRAZIONE: è cura e onere del preponente registrare il contratto stesso presso l’Ufficio del Registro. Nel caso in cui sia previsto nel contratto il deposito dello stesso, il preponente deve annotarlo all’Ufficio IVA prima che le merci siano consegnate all’agente depositario (R.M. 30.03.1974, n. 548161).

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA:
- la durata;
- la zona contrattuale determinata;
- la retribuzione (provvigione).

DURATA DEL CONTRATTO: il contratto di agenzia può essere pattuito a tempo determinato o indeterminato. Si rileva che l’art. 1750 del codice civile, modificato dal D.Lgs. 10.09.1991, n. 303, stabilisce che il contratto a termine che continui ad essere proseguito dalle parti dopo la scadenza si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Nel contratto a tempo indeterminato è consuetudine inserire un periodo di prova la cui durata non viene fissata da alcuna disposizione normativa. Nella prassi la durata varia da tre a sei mesi.

PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE DELL’AGENTE: in base all’art. 1748 del codice civile, per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è pattuita, di solito, in forma percentuale: viene stabilito contrattualmente il valore proporzionale all’affare.

DIRITTO DELL’AGENTE ALLA PROVVIGIONE: il diritto a percepire la provvigione, salvo diversa pattuizione, spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito (leggi: pagamento) o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Pertanto, il diritto alla provvigione sorge solo dopo che il cliente ha pagato.

LIMITI AL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE: nella tabella di cui sotto vengono individuati i casi in cui spetta o meno la provvigione all’agente.

SITUAZIONI POSSIBILI DIRITTO PROVVIGIONE
- Ordine non accettato dal preponente NO
- Ordine accettato non andato a buon fine:
1. indipendentemente dalla volontą delle parti; NO
2. per causa imputabile al preponente; SI
3. per causa imputabile al cliente; NO
4. per accordo fra preponente e cliente (1); Rid.dal 25% al 50%
5. per causa imputabile all’agente. NO
- Ordine proposto prima della conclusione del contratto ma concluso successivamente:
1. se va a buon fine SI
2. se non va a buon fine come ai punti 1,2,3,4,5
- Vendite effettuate direttamente dal preponente (affari indiretti) SI (2)

(1) In base all’art. 1748, co. 5 del codice civile spetta all’agente una provvigione ridotta determinata dagli usi o dal giudice secondo equità. Gli accordi AEC (Accordi Economici Collettivi) stabiliscono una provvigione ridotta dal 25% al 50%.
(2) Se l’ordine proposto viene eseguito solo parzialmente per cause non imputabili al preponente spetta la provvigione solamente sulla parte evasa.

PRINCIPIO DI COMPETENZA: in base al principio contabile n. 11, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri i ricavi per prestazioni di servizi, e quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i servizi sono resi e fatturabili. I ricavi per le cessioni di beni mobili devono essere imputati al momento del passaggio della proprietà che avviene solitamente, secondo le modalità contrattuali, alla consegna o alla spedizione. Secondo tale principio i costi, certi o presunti, devono essere correlati con i ricavi d’esercizio.

IMPRESA PREPONENTE - IMPUTAZIONE DEI RICAVI: in base all’art. 75, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 i ricavi e i proventi, i costi e le spese, se non diversamente stabilito, devono essere considerati secondo il principio di competenza se la loro esistenza è certa e se sono determinabili nel loro ammontare. Il momento di imputazione dei ricavi e dei costi:
- per le cessioni di beni mobili è la data di consegna o spedizione salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo;
- per le prestazioni di servizi è la data in cui le prestazioni stesse sono ultimate.
In riferimento al principio di correlazione tra ricavi e costi l’orientamento ministeriale è quello di consentire la deducibilità dei costi, anche se da sostenersi in successivi periodi d’imposta, negli esercizi in cui si producono i ricavi (R.M. 02.06.1998, n. 52/E). Per il principio di cui sopra i ricavi derivanti da cessioni di beni mobili da parte di una ditta mandante e la spesa per la relativa provvigione concorrono a formare il reddito imponibile nell’esercizio della consegna o spedizione dei beni al cliente, indipendentemente dal momento in cui si verifica l’aspetto finanziario dell’operazione (R.M. 08.09.1979, n. 9/563, R.M. 02.06.1998, n. 52/E).

AGENTE - IMPUTAZIONE DELLE PROVVIGIONI: come specificato sopra il nuovo articolo 1748 del codice civile stabilisce che, salvo diversa pattuizione, il diritto alla provvigione da parte dell’agente spetta dal momento in cui la ditta mandante ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione nei confronti del terzo cliente. Nella pratica si possono verificare i seguenti casi:
-Regola Generale: prevede che per l’agente le provvigioni rilevano dal momento della consegna dei beni al cliente;
-Diversa Pattuizione Contrattuale: nel caso in cui il contratto preveda un termine diverso di regolazione, solitamente corrispondente al momento di pagamento da parte del cliente, è a quest’ultimo termine che si deve fare riferimento per stabilire il principio di competenza.
Anche se le parti fissano un termine successivo a quello della consegna dei beni, la provvigione spetta all’agente inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
N.B.: in base al nuovo art. 1748 del codice civile per stabilire il periodo di competenza delle provvigioni degli agenti occorre conoscere esattamente le diverse pattuizioni contrattuali.
Nella realtà, se il contratto prevede come termine di maturazione della provvigione il pagamento da parte del cliente verso la ditta mandante, l’agente deve contabilizzare la provvigione solo al verificarsi della condizione contrattuale. In tale caso può esistere un disallineamento tra l’imputazione del costo da parte della ditta mandante e al rilevazione del ricavo da parte dell’agente, situazione questa ritenuta possibile anche dalla Comm. Trib. Centrale 02.02.1995, n. 395 e dalla Comm. Trib. Centrale 03.02.1994, n. 436 (diversamente la R.M. 26.05.1980, n. 9/934 che dispone che l’agente deve imputare la provvigione al momento della consegna dei beni senza tenere conto delle diverse pattuizioni contrattuali).
N.B.: date le modifiche all’art. 1748 del codice civile è opportuno un chiarimento ministeriale per conoscere l’effettivo verificarsi del momento d’imputazione delle provvigioni.

 

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