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Patto di non concorrenza: Diritti e obblighi dell'agente di commercio

La legislazione sul patto di non concorrenza riveste un ruolo cruciale nel rapporto tra preponente e agente di commercio. Dal 2001, l'indennizzo dell'agente per questa clausola è diventato un requisito legale. Esploriamo le implicazioni di questa normativa, comprese le nuove disposizioni introdotte dalla legge comunitaria del 2000 e le sfide interpretative e operative che ne derivano.

Dal 1° Giugno 2001, l'agente ha diritto a un risarcimento per il patto di non concorrenza.

La legge 422/2000, in ottemperanza alla direttiva 86/653/Cee, ha modificato l'articolo 1751 del Codice Civile, rendendo necessaria l'indennità per il patto di non concorrenza stipulato dall'agente. Questa clausola, introdotta dall'articolo 5 del Dlgs 303/1991, ha subito un'ulteriore integrazione con l'ultima legge comunitaria.

L'articolo 1751-bis del Codice Civile stabilisce che il patto di non concorrenza deve essere scritto e limitato in termini di zona, clientela e prodotti o servizi rispetto al contratto di agenzia iniziale. La durata massima del patto è di due anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.

Per quanto riguarda l'indennità, questa deve essere di natura non provvigionale e commisurata alla durata del patto, al contratto stesso e all'indennità di cessazione del rapporto. In mancanza di accordo tra le parti, il giudice determinerà l'importo in via equitativa, considerando vari parametri.

La nuova disposizione solleverà diverse questioni sia per i contratti esistenti che per quelli futuri. Tuttavia, nel caso in cui agente e preponente decidano di non attuare il patto di non concorrenza, l'agente non avrà diritto a un'indennità.

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