Agenti di Commercio

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Enasarco per agenti di commercio

Benvenuto nella guida dedicata all'ENASARCO per gli Agenti di Commercio. Qui troverai tutto ciò di cui hai bisogno per comprendere e gestire i contributi previdenziali e assistenziali, nonché le erogazioni straordinarie e i sussidi offerti da questo ente. Esplora i vari argomenti trattati, dalla procedura di iscrizione alla liquidazione dei contributi, per assicurarti di ottenere tutti i benefici e i diritti a cui hai diritto come agente di commercio.

Iscrizione ENASARCO non più vincolata al ruolo

Il ruolo degli agenti di commercio non costituisce più il presupposto per l’iscrizione all’ENASARCO. Lo prevede la delibera dell’Ente 2/2000, approvata dai Ministeri del Lavoro e del Tesoro (il relativo “avviso” del Ministero di Via Flavia è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 197 del 22 agosto 2000).
La svolta fa seguito alla direttiva comunitaria 86/653/Cee che prevede il divieto, per le normative nazionali, di subordinare la validità del contratto di agenzia all’iscrizione in un apposito Albo. Il recepimento di questo principio non è stato pacifico tanto è vero che è dovuta intervenire anche la Corte di Giustizia del Lussemburgo (30 aprile 1998, causa C-215/97); infine la Cassazione (sentenza 18 maggio 1999, n. 4817) ha stabilito - come ricostruisce l’ENASARCO nelle premesse della delibera 2/2000 - che è illegittimo l’articolo 9 della Legge 204/85 “nella parte in cui prevede l’invalidità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti al ruolo agenti”, di cui alla Legge 204/85. Questi contratti sono dunque ricompresi nella disciplina degli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile e i loro titolari rientrano tra “gli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall’ENASARCO”.
Dunque, sono obbligati all’iscrizione ENASARCO tutti gli agenti, indipendentemente dalla nazionalità, che operano in Italia in nome e per conto di preponenti italiani o esteri che abbiano una sede o una dipendenza in Italia. Inoltre, sono tenuti all’iscrizione gli agenti italiani che operano all’estero per ditte italiane.
Si ricorda che gli articoli del Codice Civile relativi al contratto di agenzia sono stati modificati dal Decreto Legislativo 15 febbraio 1999, n. 65. In particolare, sono stati riformati gli articoli 1742 (obbligo della forma scritta del contratto), 1746 (obblighi dell’agente), 1748 (diritti sulla provvigione), 1749 (obblighi del preponente), 1751 (indennità dovuta anche in caso di morte dell’agente).

Contributo previdenziale ENASARCO

Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso).

Il contributo è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone, anche di fatto.

Il versamento dei contributi sono nella misura del 13,50% (6,75% a carico del preponente e 6,75% a carico dell’agente) con un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.

Il contributo minimo annuo è stabilito in Euro 727,00 per l’agente monomandatario ed in Euro 364,00 per l’agente plurimandatario. Nel caso di agenti operanti in Società tale importo è ridotto rispettivamente a Euro 364,00 e Euro 182,00 per ciascun socio.
L’integrazione è a totale carico della ditta preponente.
Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:
a) produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
b) frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato improduttivo.

Il massimale provvigionale annuo è stabilito in Euro 25.481,00 pari ad un contributo annuo totale di Euro 3.439,94 per l'agente che opera con un solo committente (monomandatario).
Il massimale provvigionale annuo è stabilito in Euro 14.561,00 pari ad un contributo annuo totale di Euro 1.965,74 per l'agente che opera con più committenti (plurimandatario).

Nel caso di agenti operanti in Società tale massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci.

Nel caso in cui all’agente, nel corso dell’anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto senza esclusiva in uno esclusivo o viceversa, i contributi dovranno essere versati tenendo in considerazione i versamenti già effettuati nei periodi precedenti alla variazione stessa.

Il contributo al fondo previdenza viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 Maggio - 20 Agosto - 20 Novembre - 20 Febbraio dell'anno successivo) utilizzando il bollettino di conto corrente postale precompilato che la Fondazione ENASARCO invia regolarmente a tutte le ditte preponenti iscritte.

Le ditte committenti possono effettuare i versamenti con procedura RID a mezzo del sito Enasarco rilevabile alla pagina: www.enasarco.it.
Nel sito dell'Enasarco nell'area riservata Aziende sono riportate tutte le procedure per effettuare correttamente e nei termini di scadenza tutti i versamenti periodici.
E’ indispensabile che la somma versata corrisponda esattamente al totale della distinta. L’importo totale deve essere arrotondato al centesimo di Euro.

Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione al Servizio Contributi - Ufficio Conti e Rimborsi - utilizzando l’apposito modulo.
Non è consentita alcuna compensazione tra gli importi chiesti in restituzione e quanto deve essere versato dalla ditta preponente.

Attenzione: i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente anche se non ancora pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluente il momento del pagamento.

Contributo F.I.R.R.

Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l’obbligo di accantonamento presso il fondo indennità risoluzione rapporto gestito dalla Fondazione Enasarco.

Le aliquote F.I.R.R. sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:

Agenti e rappresentanti monomandatari
4% sulle provvigioni fino a Euro 12.395,00 annui;
2% sulla quota delle provvigioni tra Euro 12.395,00 e Euro 18.592,00 annui;
1% sulla quota delle provvigioni oltre Euro 18.592,00 annui

Agenti e rappresentanti plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a Euro 6.198,00 annui;
2% sulla quota delle provvigioni tra Euro 6.198,00 e Euro 9.296,00 annui;
1% sulla quota delle provvigioni oltre Euro 9.296,00 annui

Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese.

Il versamento F.I.R.R. viene effettuato dalla ditta preponente annualmente non prima del 1’ e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il sistema di addebito RID come riportato nell'area Ditte Mandanti del sito Enasarco alla pagina www.enasarco.it

Le somme accantonate verranno liquidate dalla Fondazione ENASARCO direttamente all’agente, o alla Società di agenzia, alla cessazione del rapporto, che deve essere comunicata alla Fondazione dalla ditta preponente entro un mese dalla stessa, specificandone la data ed i dati anagrafici e fiscali dell’agente. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite l'area Ditte Mandanti presente nel sito Enasarco.

Sulle somme accantonate la fondazione ENASARCO riconosce un interesse annuo che, dedotto quanto necessario alla gestione della polizza assicurativa ed unitamente agli utili netti della gestione, sarà liquidato all’agente all’atto della cessazione del rapporto.

L’obbligo di accantonamento presso la Fondazione ENASARCO cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia.
In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all’agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d’acconto del 20%.

Liquidazione F.I.R.R.

L’indennità Risoluzione Rapporto viene liquidata dalla Fondazione ENASARCO all’agente all’atto della cessazione del rapporto con la ditta o le ditte mandanti.

La liquidazione viene effettuata dall'Enasarco entro 3/4 mesi dalla ricezione dell’apposito Modello 7004 per le ditte individuali e 7005 per le società compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla ditta preponente.
In mancanza di tale comunicazione, l’agente potrà inviare copia autenticata della lettera di disdetta o di accettazione delle dimissioni da parte della ditta, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l’esatta data di cessazione del rapporto.

La Fondazione Enasarco, in sede di liquidazione, deve operare la ritenuta d’acconto del 20% ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modifiche.

Nel caso di attività svolta sotto forma societaria, la ditta preponente deve comunicare la cessazione del rapporto di agenzia utilizzando il Modello 7005 per le Società.
L’eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà, di conseguenza, essere effettuata, a nome della Società, da un socio illimitatamente responsabile indicando i dati fiscali della Società stessa, nonchè di tutti i soci agenti componenti la medesima, o dall’amministratore unico nel caso di Società di capitali.

Il F.I.R.R., in tale caso, viene liquidato direttamente alla Società di agenzia - e non ai singoli soci - senza operare perciò, trattandosi di reddito d’impresa, alcuna ritenuta fiscale.

Nel caso di decesso dell’agente operante in forma individuale, la liquidazione del F.I.R.R. viene effettuata a favore degli eredi dello stesso.

Gli eredi dell’agente dovranno compilare apposita domanda ed inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente alla documentazione richiesta, alla Fondazione ENASARCO - Servizio F.I.R.R. - Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma, o consegnarla a mano presso gli Uffici della Fondazione.

Gli aventi diritto alla liquidazione hanno la facoltà di autorizzare alla riscossione una sola persona, con delega sottoscritta ed autenticata. L’erede delegato dovrà inoltre precisare il proprio numero di codice fiscale.
In mancanza di delega ogni erede dovrà fornire i propri dati anagrafici e fiscali.

In caso di mancata ricezione di importi F.I.R.R. liquidati, debita segnalazione deve essere inoltrata al Servizio F.I.R.R. - Ufficio Riscontri.

ATTENZIONE: Qualora un socio receda dalla Società prima della cessazione del rapporto, lo stesso non può richiedere la liquidazione del F.I.R.R. in quanto il mandato conferito alla Società costituisce un rapporto di agenzia autonomo, non assumendo il singolo socio alcuna rilevanza, tenuto conto che il F.I.R.R. forma parte integrante del patrimonio della Società. Tale socio, pertanto, può richiedere alla Società stessa la liquidazione della quota parte di sua spettanza.

Liquidazione Firr effettuata dalla ditta committente.
Si precisa che l’indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia sia liquidata dall'Enasarco che dalla ditta committente, è esclusa da IVA ex art. 2, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972 e, quindi, non è soggetta a fatturazione. Inoltre, per quanto riguarda le imposte sui redditi, tale indennità, quale reddito a tassazione separata ex art. 16, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986, è soggetta al momento della liquidazione alla ritenuta d’acconto del 20% (da versare con codice tributo 1040). Va segnalato, per completezza, che con decorrenza 01 gennaio 2001, per effetto dell’art. 6, co. 1, L. 388/2000 sono soggette a tassazione separata anche le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone.

Contribuzione volontaria

L'agente che interrompa, temporaneamente o definitivamente, la propria attività di agenzia commerciale può essere ammesso alla prosecuzione volontaria dei versamenti al solo fondo previdenza.

Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria è necessario che siano già stati coperti almeno 7 anni, anche non consecutivi, di anzianità contributiva, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la sospensione o la cessazione dell'attività.

Per la determinazione dell'anzianità contributiva, valida ai fini pensionistici,qualora il mandato abbia inizio o termine in corso d'anno, si considerano coperti solo i trimestri di effettiva durata del rapporto. I versamenti volontari possono, pertanto, essere effettuati anche per i trimestri privi di contribuzione obbligatoria purché successivi alla cessazione di tutti i mandati di agenzia.

La relativa domanda (corredata dalla dichiarazione di cessazione rapporto rilasciata dalla ditta ultima rappresentata e da autocertificazione attestante i periodi di attività, le ditte rappresentate, il tipo e modalità di svolgimento del mandato ecc.) deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata AR, alla Fondazione Enasarco – Servizio Contribuzioni CON/REV improrogabilmente entro due anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto.

Alla prosecuzione volontaria non sono ammessi gli iscritti già pensionati della Fondazione o che, comunque, alla data di richiesta siano in possesso dei requisiti contributivi necessari per ottenere il pensionamento.

L'importo da versare annualmente è determinato dalla media dei versamenti affluiti sul conto previdenziale del richiedente negli ultimi 3 anni anche non consecutivi di attività e non può comunque essere inferiore all’ammontare minimo del contributo previsto per il monomandatario, in atto alla data del versamento.

L’accoglimento o la reiezione dell’istanza viene comunicata dalla Fondazione a mezzo raccomandata AR.

In caso di accoglimento, pena la decadenza dal diritto, entro il termine tassativo di 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, l’agente deve sottoscrivere e inviare apposito modulo di impegno e versare i contributi relativi all'anno in cui viene rilasciata l'autorizzazione.

Entro i successivi 90 giorni dall’invio di tale modulo devono essere eseguiti i pagamenti utili per la copertura dei periodi pregressi autorizzati e per i quali si intende contribuire.

I pagamenti delle annualità future, sia in forma rateale che in un’unica soluzione, devono essere improrogabilmente effettuati entro il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce il versamento.

Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 771014 intestato a Fondazione Enasarco - Versamenti Volontari - Via A. Usodimare, 31 - 00154 ROMA. La causale del versamento deve riportare i seguenti dati identificativi: n. matricola - n. di autorizzazione - anno/trimestre a cui si riferisce il versamento.

Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso con la ripresa dell'attività di agenzia commerciale o con il conseguimento del requisito contributivo minimo previsto per ottenere le prestazioni previdenziali erogate dalla Fondazione.

Fino al 31/12/2005 (con decorrenza dall’anno in corso alla data della richiesta) l’ ammissione alla contribuzione volontaria, fino al conseguimento dei requisiti contributivi minimi per accedere alla pensione di vecchiaia, è estesa anche gli agenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 15 anni all’ 01.10.1998 e di almeno 18 anni al 31/12/2003 e che, a tali date, abbiano cessata l’attività di agenzia senza esercitare il diritto alla prosecuzione volontaria.

Assegni parto e funerari

1. Assegni Parto: Erogazione di Euro 413,00 per la nascita del figlio legittimo o naturale riconosciuto dall’agente iscritto alla Fondazione. Erogazione di Euro 413,00 per la nascita del figlio dell’agente iscritta alla Fondazione. I requisiti necessari per ottenere la prestazione sono, alternativamente:
a) essere pensionati della Fondazione;
b) essere titolari di un conto previdenziale che presenti alla data del 31.12.1998 un saldo attivo per versamenti obbligatori non inferiore a Euro 1.188,00 risultante dall’estratto conto esercizio 1998, incrementato da versamenti obbligatori riferenti agli anni 1997 e 1998.
La prestazione verrà concessa, qualora ne sussistano i requisiti, dietro presentazione di un’istanza sottoscritta dall’agente corredata dallo stato di famiglia aggiornato, comprensivo cioè dell’ultimo nato, da cui risultino esplicitamene i gradi di parentela. Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall’evento.

2. Assegni Funerari: Sono assegni di Euro 1.549,00 concessi in caso di morte dell’iscritto/a al coniuge superstite o, in mancanza di questi, ai figli minori ed ai figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro, conviventi e a carico. Qualora il coniuge superstite, all’atto del decesso dell’iscritto, risulti separato giudizialmente o consensualmente, l’assegno verrà corrisposto ai figli che si trovino nelle condizioni di cui sopra. La prestazione è altresì corrisposta, in caso di morte di iscritti celibi, vedovi, separati o divorziati, al familiare o al coniuge separato o divorziato che abbia sostenuto le spese per le esequie, previa presentazione di un documento di spesa in aggiunta alla prevista documentazione. I requisiti necessari per ottenere l’assegno funerario sono i seguenti:
a) anzianità contributiva alla Fondazione di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di rapporto;
b) possesso di cinque anni di anzianità contributiva, non liquidati, per decessi intervenuti dopo la cessazione dell’attività;
c) l’essere pensionati della Fondazione.
La prestazione viene concessa dietro presentazione di un’istanza sottoscritta dall’interessato o da chi legalmente lo rappresenti e corredata dei documenti di seguito indicati, da inviare alla Fondazione in carta libera:
A) certificato di morte dell’agente;
B) stato di famiglia del defunto all’epoca della morte:
i documenti di cui ai punti A) e B) potranno in alternativa essere sostituiti con una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 20 della Legge 04.01.1968 n. 15;
C) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’art. 4 Legge 04.01.1968 n. 15) in cui si attesti:
- la data del matrimonio dell’agente deceduto con il coniuge superstite;
- se esista o meno sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, o sentenza di separazione consensuale omologata dal Tribunale ovvero se esista o meno sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i nomi di tutti i figli, il loro stato civile e che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati, e se fra essi vi sono inabili o interdetti;
- se il “de cuius” ha lasciato o meno testamento;
- i nominativi di tutti gli eredi del “de cuius” ed il loro domicilio, qualora non esistano figli.
Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dalla data del decesso. Nella domanda dovrà essere indicato anche il numero del codice fiscale.

Erogazioni straordinarie e sussidi

ARTICOLO 1: Il Presidente della Fondazione, sentito il Direttore Generale, è autorizzato a disporre opportune erogazioni agli iscritti in attività al tempo dell’evento nei casi di seguito riportati:
a) iscritti esclusi dalla copertura del rischio e che quindi non possono usufruire delle prestazioni previste dalla polizza assicurativa;
b) iscritti affetti da malattie gravi che abbiano comportato notevoli spese documentate, con esclusione di quelle per cure dentarie, tenuto conto anche dell’eventuale indennizzo previsto dalla polizza assicurativa.
I requisiti per ottenere la prestazione sono:
- stato di bisogno, tenuto conto della situazione economica propria e dei familiari conviventi;
- essere agenti non pensionati aventi un’anzianità contributiva di almeno 5 anni al 31.12.1998 titolari alla stessa data di un conto previdenziale non inferiore a Euro 1.188,00 incrementato da versamenti obbligatori afferenti agli anni 1996/1997/1998;
- essere pensionati della Fondazione aventi un conto previdenziale in relazione ad attività svolta dopo il pensionamento.
Tali erogazioni possono essere concesse entro il limite di Euro 1.549,00. I casi più gravi potranno essere sottoposti all’esame del Comitato Esecutivo che potrà decidere interventi fino a Euro 5.164,00.

ARTICOLO 2: I sussidi possono essere concessi dal Presidente, sentito il Direttore Generale, entro il limite di Euro 1.291,00 nei casi di seguito riportati:
1) richieste di iscritti in attività che abbiano sostenuto notevoli spese (con esclusione di quelle per cure odontoiatriche) per il coniuge e/o i figli conviventi e a carico in occasione di gravi malattie o decesso degli stessi;
2) richieste di iscritti pensionati - anche non in attività - che abbiano sostenuto spese di rilevante entità (con esclusione di quelle per cure odontoiatriche) per malattie gravi o ricoveri o infortuni occorsi a sé o ad un familiare;
3) richieste di vedove o di orfani minorenni di iscritti in attività o di pensionati che abbiano sostenuto spese di rilevante entità (con esclusione di quelle per cure odontoiatriche) sempre in relazione a gravi malattie, ricoveri o infortuni agli stessi occorsi.
Il Comitato Esecutivo, ove ne ravvisi l’opportunità, anche in relazione all’entità della spesa sopportata, potrà concedere erogazioni superiori a Euro 1.291,00 nel limite massimo di Euro 2.582,00.

ARTICOLO 3: L’istanza di erogazione straordinaria o di sussidio, di cui ai precedenti articoli, deve essere inoltrata alla Fondazione direttamente dall’interessato o da chi legalmente lo rappresenti. All’istanza dovrà essere allegata una dichiarazione resa ai sensi degli art. 4 3 20 della Legge 04.01.1968, n. 15, attestante la situazione reddituale dell’avente titolo all’erogazione straordinaria o al sussidio e indicante anche l’ammontare dell’eventuale pensione di invalidità civile percepita o dell’indennità di accompagnamento. Tale dichiarazione dovrà altresì precisare che per la spesa sostenuta, debitamente documentata, l’istante non ha diritto a rimborsi da altre autorità, enti, associazioni, o istituti di assicurazione; nel caso di diritto a rimborso parziale ne dovrà essere precisata l’entità.

Nella domanda dovrà essere indicato anche il numero del codice fiscale.

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