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Normativa IVA Agenti di Commercio e Repubblica di San Marino: Guida e Procedure

Nel contesto della normativa IVA, quando un agente di commercio presta servizi in Italia a un operatore con domicilio nella Repubblica di San Marino, tale prestazione è considerata non imponibile ai sensi dell'articolo 72, comma 2 e dell'articolo 9, comma 1, numero 7 del D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, la fattura emessa (esente da imposta di bollo) deve riportare la dicitura "operazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 9, co. 1, n. 7), D.P.R. 633/1972". È importante notare che questa prestazione consente la detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni nell'esercizio d'impresa.

Inoltre, entro il limite delle provvigioni fatturate nell'anno precedente con il regime di "non imponibilità" e a condizione che queste siano superiori al 10% del volume d'affari, l'agente di commercio può effettuare acquisti in sospensione dal pagamento dell'IVA, compresi quelli relativi a beni strumentali, ad eccezione degli immobili ed aree edificabili.

È da notare che la Repubblica di San Marino finora non ha stipulato convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni. Secondo la normativa fiscale vigente nella Repubblica, gli operatori sammarinesi che corrispondono a soggetti residenti all'estero provvigioni per prestazioni di agenzia e di rappresentanza devono operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 3%. In questo caso, secondo la normativa italiana, l'agente di commercio può recuperare come credito d'imposta la ritenuta del 3% subita a San Marino.

In conclusione, è importante includere nella fattura l'indicazione della ritenuta a titolo d'imposta pari al 3%, calcolata sulle provvigioni.

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