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Contratti di Agenzia Senza Iscrizione al Ruolo: Normativa e Implicazioni

Il tema dei contratti di agenzia stipulati da agenti non iscritti al ruolo presso le Camere di Commercio è stato oggetto di dibattito e di sentenze giuridiche rilevanti, tra cui la pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 13 luglio 2000, n. 456.

In questa sentenza, la Corte si è occupata della questione del contrasto tra la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 86/653/Cee, e la disciplina nazionale sull’obbligo di iscrizione al ruolo per gli agenti di commercio.

La Corte ha stabilito che le leggi nazionali non possono stabilire la nullità dei contratti di agenzia stipulati con agenti non iscritti al ruolo. Inoltre, ha chiarito che i giudici nazionali sono tenuti ad applicare il diritto interno conformemente alla direttiva europea, anche in assenza di una trasposizione formale nel diritto nazionale.

Secondo un orientamento consolidato della Cassazione, l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione al ruolo degli agenti di commercio non comporta più la nullità del contratto di agenzia. Di conseguenza, il contrasto tra la legge nazionale e la direttiva europea va superato disapplicando la norma interna incompatibile.

In pratica, ciò significa che i contratti di agenzia stipulati con agenti non iscritti al ruolo sono validi, poiché la direttiva europea prevale sulla normativa nazionale. Questa interpretazione è stata confermata da un nuovo indirizzo giurisprudenziale che riconosce l'efficacia diretta della direttiva rispetto alle leggi nazionali.

In conclusione, i contratti di agenzia stipulati da agenti non iscritti al ruolo sono considerati validi, in conformità con le disposizioni della direttiva europea 86/653/Cee.

Il Paradosso dell'Iscrizione al Ruolo Agenti di Commercio

Il paradosso dell'iscrizione al ruolo degli agenti di commercio è emerso a seguito delle disposizioni della Legge 204/1985, le cui implicazioni continuano a essere oggetto di controversia nonostante le pronunce della Corte di Giustizia e della Cassazione.

In particolare, la norma centrale in questione è l'articolo 9 della legge, che disciplina le conseguenze della mancata iscrizione al ruolo degli agenti di commercio. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto inapplicabile questa disposizione in quanto contrastante con le direttive della Comunità Europea.

La situazione si è rivelata paradossale, poiché gli articoli dalla 2 alla 8, che regolano l'iscrizione al ruolo e i requisiti per ottenerla, non sono mai stati direttamente affrontati dalla Corte di Giustizia. Di conseguenza, chi non è iscritto al ruolo può comunque qualificarsi come agente di commercio e stipulare contratti validi, ma non può iscriversi come tale nel Registro delle Imprese senza essere iscritto al ruolo stesso, il che richiede il possesso di specifici requisiti.

Solo un intervento legislativo potrà risolvere questa situazione paradossale. Nel frattempo, i soggetti non iscritti al ruolo possono comunque usufruire dei benefici fiscali previsti per gli agenti di commercio, poiché tali benefici non sono mai stati subordinati all'iscrizione al ruolo.

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