Calcolo dell'Indennità di Clientela per Agenti di Commercio: Guida e Procedure
L'Accordo Economico Nazionale ha introdotto un nuovo istituto per i mandati di agenzia a tempo indeterminato: l'indennità suppletiva di clientela. Questa indennità è dovuta ogni volta che il contratto si scioglie per iniziativa della Casa, non imputabile all'ausiliario, e deve essere corrisposta direttamente dalla ditta committente, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto.
Nella tabella seguente, i valori sono espressi in Lire, poiché nei periodi di riferimento i dati contabili erano espressi in tale valuta.
Misura dell'identità suppletiva di clientela
Settore |
Decorrenza |
Massimale provvigioni |
Durata del rapporto |
fino a 3 anni |
dal 4° al 6° |
oltre il 6° anno |
INDUSTRIA |
Fino al 1988 |
<36.000.000 |
3% |
3,5% |
3,5% |
>36.000.000 |
3% |
3% |
- |
Dal 1989 |
<72.000.000 |
3% |
3,5% |
4% |
>72.000.000 |
3% |
3% |
3% |
|
|
|
|
|
|
COMMERCIO |
Fino al 1988 |
- |
3% |
3,5% |
3,5% |
Dal 1989 |
- |
3% |
3,5% |
4% |
Per l'industria, l'indennità suppletiva di clientela è calcolata sull'ammontare totale delle provvigioni liquidate durante il rapporto e relative agli affari conclusi dopo il 1° gennaio 1989. Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case mandanti di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti il 12% è preso in considerazione per il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, fino al limite del 65% (AEI). Sono comprese nella base di calcolo anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso di spese; si escludono solo le vere anticipazioni.
L'indennità è dovuta anche in caso di dimissioni per invalidità permanente e totale, in caso di morte (corrisposta agli eredi) se il rapporto è in corso da almeno un anno, e per l'industria in caso di recesso dell'agente per il conseguimento della pensione di vecchiaia dell'ENASARCO. È dovuta anche per contratti a termine rinnovati o prorogati.
L'indennità suppletiva di clientela non è corrisposta per specifiche prestazioni di servizi svolte dall'agente, ma ha carattere risarcitorio. Pertanto, non è soggetta al contributo ENASARCO e, secondo l'art. 13, 1° comma, del D.P.R. n. 633/1972, non è soggetta neppure ad IVA.
Criteri di calcolo
1. Rapporti di agenzia instaurati entro il 31 dicembre 1974:
- 3% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1975 ed il 31 dicembre 1979;
- 3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1988, fino ad un massimo di lire 36.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedenti il limite di L. 36.000.000;
- 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni eccedenti il limite di Lire 72.000.000.
2. Rapporti di agenzia instaurati nel 1975 e nel 1976:
- 3% su tutte le provvigioni relative ad affari conclusi dall’inizio del rapporto fino alla data del 31 dicembre 1979;
- 3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1988, nel limite del massimale di lire 36.000.000 annue e 3% sulla quota di guadagni eccedente tale importo annuo;
- 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedente tale importo annuo.
3. Rapporti di agenzia instaurati negli anni da, 1977 al 1982:
- 3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto;
- 3,5% sulle provvigioni maturate negli anni successivi ai primi tre e sino al 31 dicembre 1988, nel limite di lire 36.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti l’importo di L. 36.000.000;
- 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedente tale importo annuo.
4. Rapporti di agenzia instaurati dal 1983 al 1985:
- 3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto;
- 3,5% sulle provvigioni maturate nel quarto, quinto e sesto anno di durata del rapporto, nel limite di lire 36.000.000 annue sino al 31 dicembre 1988 e di L. 72.000.000 annue dal 1’ gennaio 1989; 3% sulle provvigioni eccedenti;
- 4% sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto, nel limite massimo annuo di L. 72.000.000 e 3% sulle provvigioni eccedenti.
5. Rapporti di agenzia instaurati dal 1 gennaio 1986 in poi:
- 3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto;
- 3,5% sulle provvigioni maturate negli anni quarto, quinto e sesto, nel limite di lire 72.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti l’importo di Lire 72.000.000;
- 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi al sesto, nel limite di Lire 72.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti.