Un recente orientamento della Magistratura Romana (Corte d'Appello, sentenza del 2 marzo 2023), confermando una precedente decisione del Tribunale, ha interpretato in senso ampio la figura dell'agente di commercio, includendovi anche i promotori finanziari e, di conseguenza, ritenendoli soggetti all'obbligo di contribuzione integrativa Enasarco. Tuttavia, questa interpretazione estensiva appare discutibile alla luce del principio di riserva di legge sancito dall'articolo 23 della Costituzione.
Secondo l'articolo 2 della Legge n. 204 del 1985, l'attività di agente di commercio è esercitata da chiunque sia stabilmente incaricato di promuovere la conclusione di contratti per una o più imprese in determinate zone. Sebbene questa definizione possa apparire ampia, l'autore dell'articolo evidenzia come la stessa legge istituisse un ruolo specifico per gli agenti e rappresentanti di commercio, con requisiti di iscrizione che riguardavano aspetti morali ed un'esperienza di vendita generica.
L'articolo sottolinea la netta distinzione tra la figura dell'agente di commercio e quella del promotore finanziario, richiamando l'articolo 35 della Legge n. 208 del 2015, che disciplina l'intermediazione finanziaria e prevede l'iscrizione ad un albo specifico con requisiti di professionalità ben definiti (come l'esperienza come agenti di cambio, negoziatori abilitati o funzionari di istituti finanziari). La Cassazione stessa (sentenza n. 7932 del 20 marzo 2023) ha riconosciuto la specificità dell'attività di collocamento di prodotti finanziari fuori sede affidata ai promotori, che richiede un'informativa qualificata e non una mera consegna di documenti. In sostanza, il promotore finanziario assume un ruolo primario di consulente specializzato.
Alla luce di queste distinzioni normative e giurisprudenziali, l'autore dell'articolo solleva un ragionevole dubbio sulla legittimità dell'equiparazione, anche solo ai fini contributivi, tra promotori finanziari e agenti di commercio (ai sensi dell'articolo 1742 del Codice Civile). Tale equiparazione potrebbe contrastare con il principio consolidato di riserva di legge (Cassazione, sentenza n. 4294 del 2016) previsto dall'articolo 23 della Costituzione, secondo il quale non possono essere introdotti oneri contributivi in assenza di una specifica disposizione di legge.
Di conseguenza, l'interpretazione estensiva della Magistratura Romana, che include i promotori finanziari nella categoria generale degli agenti di commercio, si porrebbe in contrasto con la riserva di legge stabilita dalla norma costituzionale.
09.04.2025 - Fonte: Articolo di Bonaventura Minutolo pubblicato su NT+ Diritto de Il Sole 24 Ore il 9 Aprile 2025.