Benvenuti nella pagina dedicata all'iscrizione degli agenti al ruolo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Qui troverete tutte le informazioni necessarie sui criteri e le modalitą per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
L'iscrizione al ruolo agenti č un passo fondamentale per coloro che desiderano intraprendere l'attivitą di agente di commercio in conformitą con le normative vigenti. Per ottenere l'iscrizione, č necessario soddisfare determinati requisiti e seguire una procedura specifica.
I criteri per l’iscrizione al Ruolo agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso ciascuna Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sono stabiliti dalla legge 03.05.1985, n. 204 (G.U. n. 119 del 22.05.1985) concernente Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio e il relativo Decreto Ministeriale 21.08.1985 (G.U. n. 212 del 09.09.1985) Norme di attuazione della Legge 03.05.1985, n. 204.
La domanda di iscrizione va presentata alla Commissione istituita presso la Camera di Commercio della Provincia di residenza. Molte Camere di Commercio stanno recependo la sentenza della Corte Europea la quale ha stabilito la libera circolazione, per gli stati membri della Comunità Europea, degli agenti di commercio. Pertanto può essere effettuata l'iscrizione direttamente al Registro Imprese della CCIAA senza dover effettuare l'iscrizione al Ruolo Agenti. (Informasi presso la propria CCIAA).
SOGGETTI ABILITATI AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI AGENZIA COMMERCIALE (persone fisiche/società) | SOGGETTI NON ABILITATI AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI AGENZIA COMMERCIALE (persone fisiche/società) |
agente di commercio | mediatore |
rappresentante di commercio | procacciatore di affari |
subagente | commissionario |
agente per la tentata vendita | dipendente |
agente con deposito | agente di assicurazione |
agente che commercia anche in proprio | agente immobiliare |
agente che vende a privati consumatori che acquistano per uso proprio | agenzia di viaggi e turismo |
raccomandatario marittimo |
il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI DI CARATTERE FORMALE:
DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI: il D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 233/L alla G.U. n. 306 del 31.12.1999), in attuazione della legge delega n. 205/1998, ha trasformato in illeciti amministrativi numerosi reati minori. Il provvedimento è divenuto operativo il 15 gennaio 2000 (15 giorni dopo la pubblicazione in G.U.), fatta eccezione per la parte riguardante l’emissione di assegni senza autorizzazione e l’emissione di assegni senza provvista, che andrà a pieno regime solo con l’approvazione di un regolamento ministeriale (sentita la Banca d’Italia e il Garante per la protezione dei dati personali) per il funzionamento dell’archivio informatico in cui verranno inseriti i nominativi di coloro che staccano assegni senza copertura. Per l’emanazione del regolamento ci sono 180 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto.
2. REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE:
A) frequentare con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni. I corsi professionali, previo riconoscimento delle regioni, sono organizzati da:
DURATA MINIMA DI FREQUENZA: 80 ore di insegnamento da svolgersi al massimo in un trimestre.
MATERIE OBBLIGATORIO DI INSEGNAMENTO: nozioni di diritto commerciale, disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di agente e rappresentante, nozioni di legislazione tributaria, organizzazione tecnica di vendita, tutela previdenziale e assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio.
ESAME FINALE: viene sostenuto dinanzi ad un’apposita Commissione.
ovvero
B) essere in possesso di specifici titoli di studio abilitanti, quali:
1. diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale - art. 5, punto 3, C.M. Ind. Comm. Artig. 10.12.1985, n. 3092/c; C.M. Ind. Comm. Artig. 29.04.1986, n. 109 - ottenuto presso:
2. diplomi equipollenti rilasciati da istituti professionali di stato per il commercio - C.M. Ind. Comm. Artig. 17.05.1991, n. 3243/c:
3. tipi di laurea in materie giuridiche o commerciali:
ovvero
C) aver prestato in qualità di lavoratore dipendente la propria opera presso un’impresa per almeno 2 anni, anche se non continuativi, negli ultimi 5:
TERMINI DI ACCETTAZIONE O DINIEGO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE: va comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di diniego il Presidente della Commissione deve darne comunicazione all’interessato entro 15 giorni successivi alla delibera.
RICORSO: in caso di non accoglimento della domanda è possibile, da parte dell’interessato, fare ricorso alla Commissione Centrale istituita presso il Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato entro 30 giorni dalla notifica, dandone, peraltro, comunicazione anche alla locale Commissione a ruolo. Se entro tale termine l’interessato non ha presentato ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.
TRASFERIMENTO DA UNA AD ALTRA SEDE DA PARTE DELL’ISCRITTO A RUOLO: entro 90 giorni dal trasferimento di residenza in un’altra provincia, l’agente o rappresentante deve richiedere l’iscrizione presso la Camera di Commercio ubicata nella provincia della sua nuova residenza.
CANCELLAZIONE DAL RUOLO: la cancellazione dal ruolo agente e rappresentante di commercio avviene:
- per richiesta dell’interessato;
- per interdizione o inabilitazione legale;
- per mancanza dei requisiti formali e professionali previsti dall’art. 5 della L. 204/1985.
COSTO DI ISCRIZIONE: € 31,00 per diritti di segreteria, da versare su conto corrente postale intestato alla relativa Camera di Commercio e € 129,11 per le Tasse di Concessione Governativa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (D.M. 21.08.1985): vanno allegati i seguenti documenti:
STRANIERI O CITTADINI DI STATI DELLA UE: devono allegare l’originale o una copia autentica di un titolo di studio che il Ministero della Pubblica Istruzione abbia riconosciuto equipollente a quello richiesto dalla legge.
In alternativa il soggetto, con riferimento alla legge Bassanini, può autocertificare quanto sopra elencato.
REVISIONE DEL RUOLO: il ruolo è soggetto a revisione ogni 5 anni (art. 5, L. 204/1985).
SANZIONI: è prevista la sanzione amministrativa che va da Euro 516 a Euro 2064:
- a carico del soggetto che esercita abusivamente l’attività di agente;
- a carico della ditta mandante che stipula contratti di agenzia con soggetto non iscritto a ruolo.
La commissione provinciale vigila sull’osservanza delle disposizioni ed è tenuta a denunciare all’autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante senza la dovuta iscrizione a ruolo.
Nonostante la Corte di Giustizia Ue (sentenze 215/1998 e 456/2000) abbia negato la necessità di iscrizione obbligatoria a un Ruolo per esercitare l’attività di agente di commercio e nonostante una decisione, nello stesso senso, della Cassazione (4817/1999), la Legge Italiana (204/1985) continua a imporre il requisito. Senza l’iscrizione al Ruolo, le Camere di Commercio negano l’iscrizione al Registro delle Imprese all’agente, anche in presenza di un regolare contratto d’agenzia. Contro questa situazione, che pregiudica il corretto gioco della concorrenza, l’Antitrust - in concomitanza con la discussione della Comunitaria per il 2001 - si è rivolta con una segnalazione ai presidenti delle Camere perché rimuovano la strozzatura.
“Tale regolamentazione - scrive tra l’altro l’Antitrust - risulta da tempo superata dalla direttiva 86/653/Cee relativa al coordinamento dei diritti degli stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. Nella direttiva l’esercizio dell’attività di agente commerciale indipendente non è subordinato ad alcuna condizione: l’unica facoltà di deroga concessa agli stati membri riguarda, ai sensi dell’articolo 13, la possibilità di prevedere il requisito della forma scritta per la validità del contratto di agenzia”.