Agenti di Commercio

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Risoluzione Anticipata del Mandato di Agenzia: Diritti e Indennitą dell'Agente di Commercio


Quando termina il rapporto di agenzia, il preponente deve corrispondere all'agente di commercio un'indennità, ma solo se si verificano due condizioni:

  • Se l'agente ha portato nuovi clienti o ha notevolmente ampliato gli affari con quelli esistenti, e il preponente continua a trarre vantaggi dagli affari con questi clienti.
  • Se il pagamento dell'indennità è giusto, considerando tutte le circostanze, specialmente le provvigioni perse dall'agente sugli affari conclusi con questi clienti.

Dal 15 febbraio 1999, con le disposizioni del D.Lgs. n. 65, entrambe le condizioni devono essere soddisfatte, mentre in precedenza una sola era sufficiente. Tuttavia, anche se l'indennità viene concessa, l'agente conserva il diritto a eventuali danni.

L'indennità non è dovuta se:

  • Il preponente risolve il contratto per un'infrazione commessa dall'agente che rende impossibile la continuazione del rapporto.
  • L'agente decide di recedere dal contratto, tranne che se la decisione è causata da azioni del preponente o dalla salute dell'agente.
  • L'agente, con l'accordo del preponente, trasferisce il contratto di agenzia a un'altra persona.

Inoltre, se un anno dopo la fine del contratto l'agente non richiede l'indennità, perde il diritto ad essa. È importante notare che l'indennità non può superare quella calcolata sulla media delle provvigioni guadagnate dall'agente negli ultimi cinque anni, o, se il contratto è durato meno, sulla media del periodo lavorato.

 

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